Associazione Italiana Naturalisti

Associazione Italiana Naturalisti:
Regolamento

 


 

 

Articolo 1 - Soci

I Soci non laureati provenienti dalla categoria degli Aderenti (articolo 2 dello Statuto) vengono ammessi alla categoria terza ai soli fini elettorali.

Con la perdita o l’acquisizione del necessario titolo il Socio viene trasferito nella nuova categoria di appartenenza.

La qualificazione del Socio studente viene a cessare nell’anno sociale successivo a quello in cui viene conseguita la laurea, o comunque dopo otto anni di permanenza nella categoria.

I tempi per la presentazione dei ricorsi all’Assemblea Nazionale contro i deliberati in materia di ammissione di nuovi Soci o Aderenti, sono di 6 mesi dal momento del ricevimento della relativa comunicazione di delibera.

 

Articolo 2 - Repertorio Nazionale Soci Esperti

E’ istituito il Repertorio Nazionale Soci Esperti (RNSE).   In esso sono iscritti i Soci ordinari Nazionali e Sezionali a seguito di domanda, corredata da adeguata documentazione, accettata dalla Commissione Nazionale Accettazione Repertorio.

La Commissione Nazionale Accettazione Repertorio è formata da 5 membri eletti dal Consiglio Direttivo e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo che l’ha espressa.

L’A.I.N. certifica, tramite l’iscrizione al RNSE, le capacità professionali nelle varie discipline naturalistiche dei propri Soci Esperti, che sono tenuti a svolgere la loro attività secondo le finalità statutarie dell’Associazione.

Il RNSE è documento pubblico e messo a disposizione di chiunque, ente pubblico o privato, ne faccia richiesta.

Le modalità di presentazione delle domande, la documentazione da allegare, i criteri di accettazione nonché ogni aspetto del funzionamento della Commissione Nazionale Accettazione e della tenuta del RNSE sono contenute in apposito Regolamento di attuazione del RNSE che deve essere approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale e ratificato dall’Assemblea Nazionale.

 

Articolo 3 - Sezioni

Le Sezioni vengono definite col nome della Regione nel cui ambito operano.   Nel caso in cui nella stessa Regione siano presenti più Sezioni, tale definizione verrà seguita dal nome della Provincia in cui ha sede ciascuna Sezione.

Tutti gli atti di competenza delle Sezioni, e precisamente:

·    il testo approvato del Regolamento della Sezione e delle sue successive modifiche;

·    i bilanci e la relazione annuale dell’attività svolta;

·    le nuove ammissioni di Soci e Aderenti;

·    l’eventuale richiesta, o la modifica, del contributo integrativo alla quota sociale, qualora esso sia previsto dal Regolamento della Sezione;

devono essere sollecitamente trasmessi alla Segreteria Nazionale.   In particolare, quelli soggetti all’approvazione da parte dell’Assemblea Nazionale devono pervenire alla Segreteria Nazionale entro e non oltre il quindicesimo giorno precedente quello di convocazione dell’Assemblea Nazionale stessa.

 

Articolo 4 - Assemblea

L’Assemblea deve essere convocata con un preavviso di trenta giorni e l’avviso di convocazione deve recare l’ordine del giorno.

Le eventuali deleghe presentate per iscritto, sono valide solo se consegnate al Segretario all’inizio dell’Assemblea.   I Soci possono farsi rappresentare da qualsiasi altro Socio avente diritto al voto.   Ogni Socio può essere portatore, al massimo, di dieci deleghe; se però i deleganti sono Soci Nazionali residenti nella Regione in cui si svolge l’Assemblea, o Soci Sezionali di quella stessa Regione, questo numero è ridotto a due.

 

Articolo 5 - Commissioni

Possono essere istituite, su proposta del Consiglio Direttivo e con l’approvazione dell’Assemblea, speciali Commissioni per lo svolgimento, temporaneo o permanente, di particolari attività conformi allo Statuto.

 

Articolo 6 - Consiglio Direttivo

Le elezioni del Consiglio Direttivo si svolgono sulla base di una lista di candidature preparata dal Consiglio Direttivo Nazionale uscente.   Essa deve accogliere le proposte eventualmente formulate dai Consigli Direttivi Sezionali o da gruppi di almeno quindici Soci che non siano auto-candidati.

La lista deve distinguere i Soci Nazionali e Sezionali e indicare, per ogni candidato, la Sezione, la categoria di appartenenza e i proponenti.   I candidati dovranno essere, per ognuna delle tre categorie, almeno due e, in totale, in numero doppio di quello dei Consiglieri da eleggere.

E’ ammessa la votazione inviata per posta, o recapitata comunque all’Assemblea, purché sia possibile controllare se il votante ha diritto al voto e il voto rimanga segreto.   Non sono ammesse deleghe.

Le elezioni si svolgono esprimendo un massimo di dieci preferenze; non possono essere votati più di quattro candidati di una medesima categoria.

Ad elezioni ultimate i candidati vengono elencati in ordine progressivo, a seconda del numero di voti ottenuto, con a fianco l’indicazione della categoria di appartenenza.

Vengono nominati Consiglieri, fino al numero di membri stabilito, (articolo 5 dello Statuto), nell’ordine:

·    il primo eletto di ognuna delle tre categorie;

·    il primo eletto di ognuna delle Sezioni non rappresentate tra i primi tre Consiglieri con priorità in base al numero dei voti ottenuti;

·    altri eletti, nell’ordine progressivo dei voti ottenuti, indipendentemente dalla qualifica di Nazionali o Sezionali e dalla Sezione o categoria di appartenenza, con la sola limitazione che i Consiglieri di una categoria non devono superare la somma di quelli delle altre.

In caso di vacanza di posti il Consiglio viene integrato secondo i criteri previsti nel precedente comma.

Decade automaticamente il Consigliere che sia assente ingiustificato per tre riunioni successive, o che non abbia partecipato almeno ad una delle riunioni di un anno sociale.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad esse partecipa almeno la metà più uno dei Consiglieri; nel calcolo del numero legale non sono conteggiati i Consiglieri assenti giustificati per iscritto, fino ad un numero di un quarto del numero totale dei componenti.

Sono ammesse deleghe scritte ad un rappresentante della propria Sezione sino ad un massimo per ogni riunione di un quarto dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale.

Possono partecipare al Consiglio Direttivo Nazionale senza diritto di voto i Presidenti o loro delegati, delle Sezioni non rappresentate nel Consiglio Direttivo Nazionale stesso.

La presenza per delega e la giustificazione non sono valide ai fini della permanenza in carica.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice; in caso di parità il voto del Presidente è determinante.

L’elezione del Presidente, dei Vicepresidenti, del Comitato di Presidenza e del Tesoriere ha luogo nella prima riunione del Consiglio Direttivo dopo la sua elezione.   La nomina del Segretario deve essere ratificata dal Consiglio nella prima o nella seconda riunione.

 

Articolo 7 - Quote sociali

L’ammontare della quota sociale viene stabilito, di anno in anno, dall’Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo.

La quota dei Soci studenti e degli Aderenti sarà pari alla metà della quota degli altri Soci.

I Soci Nazionali versano le quote direttamente alla Tesoreria centrale dell’A.I.N.; i Soci Sezionali versano le quote stabilite alle singole Sezioni che provvederanno a trasmettere alla Tesoreria Nazionale il 50% della quota incassata.

Le Sezioni possono, con deliberazione approvata dall’Assemblea Nazionale, richiedere ai loro Soci contributi integrativi annuali per proprie attività particolari; questi contributi non devono comunque essere superiori alla metà della quota sociale.

 

Articolo 8 - Pubblicazioni

Per l’attività editoriale il Presidente può nominare uno o più Redattori.   I Redattori partecipano alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, a meno che non siano anche Consiglieri.

 

Articolo 9 - Modifiche del Regolamento

Modifiche del Regolamento possono essere introdotte dall’Assemblea, di propria iniziativa o su proposta del Consiglio Direttivo.

Esse vanno approvate a maggioranza semplice e devono comunque essere votate anche dal Consiglio Direttivo.   In caso di disaccordo, il Consiglio convoca un’Assemblea straordinaria la cui votazione sarà definitiva.

 


[ HOME ]